Utilizzo di lavoro occasionale
In seguito ai diversi dubbi sulla corretta individuazione dei soggetti obbligati alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale (in vigore dal 21 Dicembre 2021) sono stati in parte risolti dall’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha esaminato una serie di prestazioni occasionali soggette o meno al nuovo obbligo.
La comunicazione telematica prevista dall’articolo 14, comma 1, del D.lgs 81/2008 riguarda esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta nell’articolo 2222 del Codice civile.
Fino al 30 aprile 2022 è sufficiente che il committente effettui la comunicazione per email all’Ispettorato competente per territorio.
Dal primo Maggio 2022 sarà obbligatoria una comunicazione tramite il canale telematico presente su “Servizio Lavoro” messo a disposizione dal ministero del Lavoro.
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Dunque, le comunicazioni effettuate tramite mail saranno ritenute non valide, e verranno così sanzionate.
Non sarà sanzionato l’invio tardivo della comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali che svolgono la prestazione nelle ore serali, notturne o nei giorni festivi, in regime di pronto intervento.
Il modello permette di scegliere tre opzioni in base al termine entro il quale verrà concluso il servizio:
- Entro 7 giorni;
- Entro 15 giorni;
- Entro 30 giorni.
Se il servizio non verrà concluso nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
L’Ispettorato ha escluso l’obbligo di comunicazione per:
- Coloro che svolgono attività di volontariato e percepiscono solo un rimborso spese;
- Gli sportivi o atleti che usano la propria immagine per sponsorizzare un marchio d’azienda.
In merito al regime fiscale dell’art. 67 Tuir tale comunicazione è esclusa per:
- L’incaricato alla vendita occasionale
- Il procacciatore d’affari occasionale
i cui redditi derivano da un’attività commerciale non esercitata abitualmente.
Sono escluse da tale comunicazione le prestazioni rese a favore di:
- associazioni sportive dilettantistiche,
- società sportive dilettantistiche,
- e studi professionali,
che non sono organizzati in forma di impresa.
Tale comunicazione non è obbligatoria, inoltre, per:
- Lavoratori che svolgono una prestazione intellettuale per cui è necessaria l’iscrizione ad albi/elenchi;
- Correttori di bozze;
- Progettisti grafici;
- Lettori di opere in libreria e festival;
- Relatori per convegni e conferenze;
- Docenti;
- Redattori di articoli e testi;
- Guide turistiche;
- Traduttori e interpreti;
- Medici che svolgono consulenze scientifiche;
- Lavoratori dello spettacolo (che già devono comunicare direttamente le imprese teatrali, cinematografiche, ecc..);
- Enti del Terzo settore, con attività non commerciale, che non assumono la veste di imprenditori;
- Pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, e le fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che, nella loro attività istituzionale, erogano percorsi formativi professionalizzanti sono esclusi da tale adempimento.
Una S.p.a. a partecipazione pubblica è, invece, obbligata a tale comunicazione, in quanto, pur perseguendo finalità pubblicistiche, non è equiparabile a una pubblica amministrazione (Pa).
Il luogo di svolgimento della prestazione non impatta l’obbligo di comunicazione.
Perciò, in caso di lavoro svolto da remoto con modalità telematica, rimane obbligatoria la comunicazione, salvo che non si tratti di una prestazione prettamente intellettuale.
Se la prestazione occasionale viene svolta in smartworking fuori dall’Italia, da lavoratori non residenti in Italia, verrà applicata la disciplina del Paese in cui viene eseguito il lavoro.
Se si utilizza una piattaforma digitale la comunicazione deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Per i produttori assicurativi occasionali, ovvero coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, vi è l’obbligo di comunicazione.
Per i produttori del terzo e del quarto gruppo considerati agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione non sussiste l’obbligo di comunicazione.
CONCLUDENDO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SI APPLICA AI COMMITTENTI CHE OPERANO IN QUALITA’ DI IMPRENDITORI.